Art. 4.1
È istituita, presso il Ministero della salute, la Commissione permanente delle medicine non convenzionali, di seguito denominata «Commissione permanente», la cui composizione è definita con decreto del Ministro della salute.
Art. 4.2
Alla Commissione permanente partecipano :
Art. 4.3
I compiti della Commissione Permanente sono definiti con decreto del Ministro della salute, e comprendono le seguenti funzioni:
a) creazione di un elenco completo ed ufficiale delle discipline bio-naturali riconosciute dalla legge italiana;
b) definire il sistema di accreditamento delle associazioni e delle società scientifiche di riferimento per le medicine non convenzionali;
c) individuare i percorsi formativi relativi ad ognuna delle discipline riconosciute, che debbono prevedere, oltre alla preparazione strettamente tecnica, anche la conoscenza e l'addestramento alla comunicazione e alla relazione con l'utente;
d) definire i criteri per l’adozione dei programmi di formazione;
e) definire le modalità per il riconoscimento dei crediti formativi da attribuirsi a titoli e discipline pregresse.
f) definire gli insegnamenti da inserire nelle scuole di naturopatia e nei corsi di laurea universitari;
g) promuovere e coordinare la ricerca sanitaria di cui all’articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, relativa alle medicine non convenzionali, anche al fine del riconoscimento e dell'equiparazione di nuove discipline alle terapie ed alle medicine non convenzionali oggetto della presente legge;
h) promuovere e vigilare sulla corretta divulgazione delle medicine non convenzionali;
i) elaborare linee guida per l’integrazione delle medicine non convenzionali all’interno delle strutture sanitarie pubbliche e private;
l) adottare i programmi per la valorizzazione e la sorveglianza delle professioni esercitate dagli operatori di cui alla presente legge, istituendo registri, ordini ed albi professionali e stipulando convenzioni con enti pubblici e privati;
m) designare i rappresentanti degli operatori delle medicine non convenzionali nel Consiglio superiore di sanità;
n) riconoscere i titoli di studio equipollenti conseguiti nei Paesi Membri dell'Unione Europea;
o) trasmette ogni anno al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali una relazione sulle attività svolte.
p) aggiornare annualmente il censimento delle attività di medicine non convenzionali delle Aziende Sanitarie e Universitario-Ospedaliere presenti in ambito regionale e in ambito nazionale
q) rilevare ogni due anni le dimensioni e la tipologia dell’utenza che ricorre all’uso di medicine complementari e medicine non convenzionali
r) favorire lo sviluppo della ricerca sull'efficacia delle medicine non convenzionali e sull'appropriatezza di un loro uso integrato nei processi assistenziali offerti dal servizio sanitario nazionale
s) collaborare alla promozione e sostegno dei programmi di cooperazione internazionale in ambito sanitario inerenti lo sviluppo della medicina naturale e tradizionale
Art. 4.4
La Commissione permanente dura in carica cinque anni e i suoi membri possono essere confermati una sola volta. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario del Ministero della salute. L’attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa all’atto del suo insediamento con la maggioranza dei due terzi dei componenti.
Art. 4.5
Le eventuali spese per il funzionamento della commissione sono poste a carico del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, che vi provvede nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.
La commissione presenta al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali un rapporto annuale sul lavoro svolto.
La valutazione dei risultati delle ricerche condotte dalla commissione rappresenta la base per programmare gli indirizzi di ricerca e per stanziare i fondi necessari.
Art. 4.6
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PRESEGUI :
ART.5 CREAZIONE DI UN ELENCO COMPLETO DELLE DISCIPLINE BIO-NATURALI RICONOSCIUTE
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