Una legge per le medicine non convenzionali: articolo07

 

ART.7 INDIVIDUAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI RELATIVI AD OGNUNA DELLE DISCIPLINE RICONOSCIUTE



Art. 7.1
La Commissione Permanente definirà i percorsi formativi relativi ad ognuna delle discipline bio-naturali riconosciute.
Il percorso formativo per ognuna delle discipline individuate e riconosciute non dovrà essere inferiore a 70 ore.


Art. 7.2
All'interno dei percorsi formativi la Commissione Permanente identificherà quattro ( avete suggerimenti? ) figure professionali :

a) Operatore di base di una Disciplina Bio-Naturale. Chi consegue un intero percorso formativo (*), relativo ad una delle discipline bio-naturali riconosciute, (percorso formativo individuato dalla Commissione art. 7.1), presso una Associazione accreditata (per il sistema di accreditamento delle Associazioni vedere articolo 6 della presente legge). Tale titolo permette di lavorare sotto la supervisione di medici e/o di operatori abilitati.


b) Operatore Abilitato di una Disciplina Bio-Naturale. Chi consegue un intero percorso formativo (*), relativo ad una delle discipline bio-naturali riconosciute, (percorso formativo individuato dalla Commissione art. 7.1), presso una Associazione accreditata ed in aggiunta avrà svolto un tirocinio di almeno 100 ore ( Leggete i commenti a fondo pagina ... stiamo discutendo se il tirocinio deve essere a pagamento o gratuito ). I tirocinanti saranno seguiti da un supervisore, a discrezione del quale potranno essere interrogati, portati a compiere attività su supervisione, o semplicemente osservare le attività svolte, in modo da introdurre efficacemente ogni tirocinante nella realtà lavorativa prescelta. L'operatore Abilitato a differenza di quello Base potrà svolgere la professione in proprio o presso i Centri Termali, i Centri Benessere e le Strutture Pubbliche e Private.

( Cosa pensate di una distinzione tra operatore di base e operatore abilitato? Si formerebbero così due figure, ad esempio, operatore di base reiki e operatore reiki abilitato – Il primo ha conseguito solo il percorso formativo (operatore di base), il secondo oltre a questo ha anche svolto un tirocinio di almeno 100 ore che gli vale la qualifica di “abilitato”. Leggete i commenti ed esprimete il vostro parere...)

c) Naturopata generale per chi segue un Percorso Personale di benessere e conoscenze Globali dalle 700 alle 1200 ore di corso e supera un esame (#) abilitante.

d) Naturopata specifico in una delle discipline bio-naturali riconosciute per chi segue un Percorso di almeno 1500 ore e supera un esame (#) abilitante.

(*) Il percorso formativo verrà definito di comune accordo all'interno della Commissione Permanente e prevederà nei piani di studio elementi di medicina, di anatomia, di alimentazione, di sicurezza, di tutela della privacy e di apprendimento delle conoscenze rispetto alle disposizioni amministrative, fiscali e norme deontologiche etc...
(#) Le modalità dell'esame verranno definite di comune accordo all'interno della Commissione Permanente. Si notifica già che la commissione d'esame dovrà essere composta da una parte di insegnanti interni alla scuola e una esterna per ovviare a problemi di conflitto d'interessi.


( le ore di corso inserite sono per ora solo indicative )

In un ottica di continua crescita personale e professionale delle figure individuate, si vogliano considerare questi percorsi formativi non come un traguardo, bensì come un punto di partenza, per poi seguire un cammino di vita e di studi che ci parlano della necessità di una formazione permanente e continua
affinchè l’insegnamento sia sempre aggiornato, pratico ed immediatamente utilizzabile, strutturato sulla base di un’organizzazione tecnica e didattica efficiente.

Art. 7.3

Durante il tirocinio, da svolgersi presso una struttura ( stiamo discutendo se pubblica o privata, leggere i commenti ),
gli operatori acquisiranno competenze teoriche e pratiche, dando maggiore spazio a queste ultime, comprendendo l'importanza dell’esercizio sul campo di attività professionali che vanno esperite in autentiche situazioni operative. Obiettivo del tirocinio sarà allora di formare la capacità di utilizzare le conoscenze teoriche nel contesto pratico di riferimento e, circolarmente, di ricarvarne di nuove dalla pratica.

Il tirocinio professionale è un percorso formativo che essenzialmente impegna l’allievo, sia alla maturazione e alla progressiva apertura alla relazione interpersonale, sia alla elaborazione delle conoscenze acquisite ed alla elaborazione di una propria metodologia. Inoltre impegna il Corso di studi a fornire conoscenze, esperienze e stimoli atti a favorire il reale raggiungimento di tali finalità.

Le competenze teoriche spazierenno dalle conoscenze fondamentali di anatomia e fisiologia applicata alle dinamiche psicologiche nella relazione d'aiuto
dalla gestione dei dati sensibili (legge sulla privacy) alla ..., mentre quelle pratiche saranno proprie di ciascun percorso formativo individuato.

Bene accolti saranno come sempre i commenti di tutti.
Come ho scritto più volte possiamo modificare e rivedere i testi senza problemi, nella tutela e valorizzazione di tutti i percorsi e figure professionali.


E' prevista inoltre la figura del tutor, persona competente che :
– guida sul campo lo studente nelle attività di tirocinio
– è punto di riferimento per lo studente nella sede di tirocinio
– è un tramite tra lo studente e la struttura presso la quale viene svolto il tirocinio
– ha il compito di valutare e relazionarsi sul lavoro svolto dallo studente durante e alla fine del tirocinio
– firma la certificazione di tirocinio discutiamo insieme se deve essere prevista una relazione/valutazione finale del tutor e/o una relazione finale dello studente, se il tutor può o meno esprimere parere vincolante per l'abilitazione, etc ...

La commissione permanente si incaricherà inoltre di ottemperare a tutti gli aspetti normativi e legali del tirocinio :
a) di garanzia nella qualità dei servizi sedi di tirocinio;
b) di tutela del diritto di essere seguiti da parte degli allievi tutte le ore del tirocinio, non solo nelle parti teoriche ma anche in quelle pratiche;
c) di riconoscimento, sia dell'attività di collaborazione tra le Associazioni Accreditate che hanno formato l'allievo e le Strutture prescelte, sia dell'esperienza svolta dagli allievi;
d) di identità professionale del tirocinio stesso;
e) del diritto alla copertura assicurativa degli allievi;
f) dell'osservanza di norme che tutelino la dignità, l'integrità e l'esenzione da oneri particolari a carico degli enti (se il tirocinio deve essere pagato o meno dagli allievi è ancora in discussione);
g) del rispetto della riservatezza, della segretezza e dell'anonimato nei confronti degli utenti dei servizi.

Art. 7.3

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PRESEGUI :
ART.8 DEFINIZIONE DEGLI INSEGNAMENTI DA INSERIRE NELLE SCUOLE DI NATUROPATIA E NEI CORSI DI LAUREA UNIVERSITARI