NomeUtente:  Password:  
Una legge per le medicine non convenzionali: articolo08...
Una Legge Per Le Medicine Non Convenzionali | Indice | Modifiche | Commenti | Utenti | Registrazione |
 

ART.8 DEFINIZIONE DEGLI INSEGNAMENTI DA INSERIRE NELLE SCUOLE DI NATUROPATIA E NEI CORSI DI LAUREA UNIVERSITARI


Art. 8.1
La Commissione Permanente definirà di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca gli insegnamenti da inserire nelle scuole di naturopatia e nei corsi di laurea universitari entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Si prevede la possibilità da parte delle università di istituire corsi di formazione relativi alle MNC. Tali corsi sono attivabili nei limiti delle risorse delle università stesse; non si prevedono quindi oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.


Art. 8.2


... (aiutaci ad integrare questo testo. Registrati ed inserisci la tua proposta integrativa dal link a fondo pagina COMMENTI )



PRESEGUI :
ART.09 ACCREDITAMENTO DELLE FIGURE PROFESSIONALI FORMATESI PRIMA DELLA ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE PROPOSTA DI LEGGE


 
Non vi sono file da visionare per questa pagina.[Mostra files/form]
Ci sono 9 commenti-proposte integrative per questa pagina. [Mostra commenti - inserisciInserisci proposte integrative se sei un utente registrato]