Art. 8.1
La Commissione Permanente definirà di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca gli insegnamenti da inserire nelle scuole di naturopatia e nei corsi di laurea universitari entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Si prevede la possibilità da parte delle università di istituire corsi di formazione relativi alle MNC. Tali corsi sono attivabili nei limiti delle risorse delle università stesse; non si prevedono quindi oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
Art. 8.2
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