Una legge per le medicine non convenzionali: articolo08

 

ART.8 DEFINIZIONE DEGLI INSEGNAMENTI DA INSERIRE NELLE SCUOLE DI NATUROPATIA E NEI CORSI DI LAUREA UNIVERSITARI



Art. 8.1
La Commissione Permanente definirà di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, gli insegnamenti da inserire nelle scuole di naturopatia e nei corsi di laurea universitari entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Verrà altresì definita la durata dei corsi al termine dei quali verrà rilasciato il diploma di naturopata con un sistema paritetico ai crediti formativi universitari.

Art. 8.2
La Commissione Permanente definirà di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, i criteri che enti statali e non dovranno possedere per erogare crediti formativi.
Si prevede la possibilità da parte delle università di istituire corsi di formazione relativi alle MNC. Tali corsi sono attivabili nei limiti delle risorse delle università stesse; non si prevedono quindi oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Art. 8.3
All'interno del percorso che definirà la figura di naturopata saranno previste :
– materie di formazione di base, comuni alle lauree non mediche del settore sanitario
– materie specifiche caratterizzanti la formazione in naturopatia (vedi art. 8.1)
– materie caratterizzanti il singolo istituto di formazione

Art. 8.4

... (aiutaci ad integrare questo testo. Registrati ed inserisci la tua proposta integrativa dal link a fondo pagina COMMENTI )


PRESEGUI :
ART.09 ACCREDITAMENTO DELLE FIGURE PROFESSIONALI FORMATESI PRIMA DELLA ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE PROPOSTA DI LEGGE