ART.9 ACCREDITAMENTO DELLE FIGURE PROFESSIONALI FORMATESI PRIMA DELLA ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE PROPOSTA DI LEGGE
Art. 9.1
La Commissione Permanente valuterà l'accreditamento delle figure professionali formatesi prima della entrata in vigore della presente proposta di legge.
Le domande di ammissione per esercitare la professione saranno vincolate :
– dalla appartenenza ad una delle discipline bio-naturali già riconosciute (vedere articolo 5)
– dal conseguimento del titolo presso una associazione o società scientifica di riferimento per le MNC già accreditata (vedere articolo 6) o riconosciuta a livello internazionale
Art. 9.2
La domanda di ammissione per esercitare la professione dovranno essere inviate alla sede della Commissione Permanente allegando i seguenti documenti:
– fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
– curriculum vitae et studiorum;
– nome della associazione o società scientifica presso la quale si è conseguito il titolo
– copia del certificato del titolo
– ogni altro documento ritenuto utile ai fini della valutazione (ad esempio tirocinio, esperienze lavorative, etc...)
I candidati sono ammessi con riserva di successiva richiesta di documentazione e verifica del possesso dei requisiti. La Commissione si riserva di richiedere ulteriori documenti che ritenesse necessari per la valutazione delle domande.
La Commissione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti.
Art. 9.3
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PRESEGUI :
ART.10 ISTITUZIONE DI REGISTRI PROFESSIONALI