Art. 10.1
La Commissione Permanente provvederà alla istituzione dei registri professionali.
Art. 10.2
L'esercizio delle MNC è consentito soltanto a coloro che siano iscritti nel registro degli esperti in medicine non convenzionali, articolato per sezioni secondo le discipline bio-naturali riconosciute.
Art. 10.3
... (aiutaci ad integrare questo testo. Registrati ed inserisci la tua proposta integrativa dal link a fondo pagina COMMENTI )
PRESEGUI :
ART.11 INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITA’
Inserisci proposte integrative se sei un utente registrato]