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Una Legge Per Le Medicine Non Convenzionali | Indice | Modifiche | Commenti | Utenti | Registrazione |
 

ART.10 ISTITUZIONE DI REGISTRI PROFESSIONALI


Art. 10.1
La Commissione Permanente provvederà alla istituzione dei registri professionali.


Art. 10.2
L'esercizio delle MNC è consentito soltanto a coloro che siano iscritti nel registro degli esperti in medicine non convenzionali, articolato per sezioni secondo le discipline bio-naturali riconosciute.


Art. 10.3
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PRESEGUI :
ART.11 INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITA’


 
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