ART.10 ISTITUZIONE DI REGISTRI PROFESSIONALI
Art. 10.1
La Commissione Permanente provvederà alla istituzione dei seguenti registri :
– Il Registro degli enti formativi accreditati
– Il Registro Nazionale degli operatori delle Discipline Bio-Naturali
– Il Registro Nazionale dei Naturopati
– Il Registro delle Associazioni di Categoria degli Operatori della Discipline Bio-Naturali e dei Naturopati
Per ognuno dei registri sopra elencati, verranno definiti :
– le modalità di richiesta di iscrizione (con parere favorevole vincolante della Commissione Permanente)
– I criteri di ammissione per gli enti di formazione e per le associazioni di categoria
– I criteri di ammissione per gli operatori delle discipline Bio-Naturali e per i Naturopati
– le modalità di pubblicazione dei registri e dei successivi aggiornamenti
– le modalità di mantenimento delle iscrizioni da parte degli operatori delle discipline Bio-Naturali e dei Naturopati (programma di educazione continua, etc...)
Art. 10.2
L'esercizio delle MNC è consentito soltanto a coloro che siano iscritti nei registri Nazionali.
Art. 10.3
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PRESEGUI :
ART.11 INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITA’